(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 dell'8 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La lettera b), comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 18 "Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attivita' fisico - motorie" e' cosi' sostituita: "b) in conto capitale fino all'80% e per un massimo di 100 milioni per interventi intesi a ripristinare l'agibilita' ed il funzionamento di impianti sportivi di proprieta' pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche".