(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20
                         dell'8 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    La lettera b), comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo
1994,  n.  18  "Sostegno  alla costruzione e manutenzione di impianti
sportivi ed alle attivita' fisico - motorie" e' cosi' sostituita:
      "b) in  conto  capitale  fino  all'80%  e per un massimo di 100
milioni  per  interventi  intesi  a  ripristinare  l'agibilita' ed il
funzionamento  di  impianti  sportivi  di  proprieta'  pubblica  o ad
abbattere le barriere architettoniche".